In mancanza di specifiche linee guida che cosa fare?

Mantovani R. e Mantovani L.

Al fine di tutelare l’operatore sanitario nell’esercizio della propria attività, ospedaliera o libero professionale, la legge Gelli (l. n. 24/2017), ai sensi dell’art. 6, esclude la responsabilità professionale quando la condotta si realizza nel rispetto delle linee guida, adeguate al caso di specie, pubblicate sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità. Non sempre, tuttavia, la situazione concreta che il professionista si trova ad affrontare rientra nella casistica regolamentata dalle sopraccitate linee guida oppure, quand’anche prevista, può presentare delle peculiarità tali da renderne inadeguata l’applicazione. Per evitare l’automatico configurarsi di una possibile ipotesi di colpa medica, ogni qualvolta si verifichino simili circostanze, il legislatore del 2017 ha previsto che l’operato del clinico non sia penalmente perseguibile, in assenza di appropriate linee guida, qualora conforme alle buone pratiche clinico-assistenziali.

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Anno XXXV • n. 2

Luglio – Dicembre 2022

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